Settore: Agricoltura
Scadenza: 21/02/2019
Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi, Persone fisiche, PMI, Micro Imprese
Dotazione finanziaria: € 400.000,00
Importi finanziati:
Il bando fa riferimento alla sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” del PSR 2014-2020 della Regione Liguria è a favore della realizzazione dei seguenti interventi:
A) riqualificazione di strutture ricettive extralberghiere esistenti mediante la creazione di servizi e spazi dedicati all’outdoor,
B) creazione di nuove strutture ricettive con spazi dedicati all’outdoor,
C) sostegno alla creazione e valorizzazione di consorzi di strutture ricettive.
Gli investimenti devono essere localizzati nell’area dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l: Valli Stura, Orba e Leira; Alta Val Polcevera; Alta Val Bisagno; Valli del Recco e Val Fontanabuona.
Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile.
Per i beneficiari dell’intervento A) il contributo è pari a 5.000 €.
Per i beneficiari dell’intervento B) ricadenti nelle categorie CAV, Affittacamere e Rifugi Alpini ed Escursionistici il contributo massimo è di 40.000 €; per i beneficiari ricadenti nella categoria B&B il contributo massimo è 20.000 €.
Possono beneficiare del sostegno:
– Privati non aventi natura di impresa che dispongono di immobili da adibire all’esercizio di B&B;
– Piccole e medie imprese turistiche già costituite, il cui oggetto sociale preveda la gestione di esercizi di affittacamere, CAV, rifugi alpini ed escursionistici;
– Piccole e medie imprese turistiche già costituite che dispongono di immobili da adibire a affittacamere, CAV, rifugi alpini ed escursionistici;
– Associazioni culturali ed escursionistiche relativamente alla creazione di rifugi escursionistici.
Sono ammissibili le voci di spesa afferenti alle seguenti tipologie
1. Opere edili, impianti, acquisto di arredi e attrezzature;
2. Attrezzature Cartellonistica, hardware e software;
3. Spese tecniche e di assistenza anche sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno purché non antecedenti a 12 mesi prima della domanda stessa.